Competenza economica e principio di cassa

Competenza economica vuol dire: ricavi dei beni e servizi venduti e costi delle risorse consumate. Per il principio di cassa invece è rilevante il momento dell’incasso o del pagamento.

Principio di competenza economica

Secondo questo principio il risultato economico del periodo è determinato dalla differenza tra ricavi maturati e costi maturati.

Secondo il criterio di competenza:

  • i ricavi sono rappresentati dal valore dei beni e servizi venduti nel periodo;
  • i costi sono il valore delle risorse consumate per realizzare quelle vendite.

Sono quindi fondamentali le parole “venduti” e “consumate”.

Competenza dei ricavi

Ma quando i beni e servizi sono da considerare venduti?

Per i beni è importante il momento del passaggio di proprietà che generalmente coincide con la consegna, talvolta con la spedizione. Se al supermercato rompo una bottiglia d’olio prima di aver passato la cassa, non è ancora mia, anche se dovrò risarcire il danno. Se la rompo dopo, invece appartiene già a me. Per una casa o un’auto, invece, è il momento della firma dell’atto o dell’immatricolazione a determinare il passaggio della proprietà. Infatti se sto per acquistare una casa dal notaio, e un amico mi avverte al telefono che la casa è crollata un attimo prima della firma dell’atto, la casa è ancora del venditore.

I servizi invece si considerano venduti quando è avvenuta l’erogazione ovvero il consumo da parte del cliente. Così l’energia elettrica è venduta il giorno che il cliente accende la luce.

I ricavi di un anno quindi comprendono il valore di tutti i beni e i servizi che sono stati consegnati o erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dal fatto che questo valore sia stato incassato, e anche se una parte non è stata ancora fatturata.

Alcune aziende infatti fatturano immediatamente all’atto della vendita. È invece prassi di molte aziende (come la mia o l’Enel o la Tim), quella di fatturare periodicamente, ad esempio nei primi giorni del mese successivo.

Ebbene le vendite di un periodo, cioè le consegne di beni o le erogazioni di servizi, rappresentano ricavi di quel periodo, incassate o no, fatturate o no.

Competenza dei costi

E invece quand’è che le risorse sono consumate?

Le risorse si considerano consumate quando il prodotto o il servizio che hanno contribuito a realizzare è stato venduto.

Quindi esiste una sorta di “parentela” tra ricavi e costi. Per determinare la competenza sono i ricavi, come li abbiamo appena definiti, a “tirarsi dietro” i costi.

Pertanto se ho acquistato delle merci e, al termine del periodo, non le ho vendute tutte, dovrò redigere un inventario delle giacenze di magazzino valutate a costo d’acquisto.

Il valore delle rimanenze finali verrà sottratto dai miei acquisti perché non è un costo di competenza del periodo. In altre parole non rappresenta risorse consumate nell’anno corrente. Graverà invece come costo sull’anno successivo alla voce rimanenze iniziali.

Principio di cassa “puro”

Il principio opposto rispetto a quello di competenza economica è quello di cassa.

Secondo questo criterio il momento rilevante non è la vendita e il consumo, ma l’incasso e il pagamento. Tanto per intenderci, l’estratto conto della tua banca è redatto secondo il principio di cassa, cioè secondo le date di incasso e di pagamento.

Il principio di cassa è utilizzato come base per analizzare il cash flow, cioè il flusso di cassa di un’impresa e per comprendere per quali motivi la variazione di cassa è differente dal risultato economico conseguito, utile o perdita.

Competenza e cassa: un esempio

Ho iniziato un’attività da zero e in un determinato periodo:

  • ho comprato 4 pennarelli a 1 euro l’uno e ne ho pagati subito solo 3;
  • ho venduto nello stesso periodo 1 solo pennarello a 5 euro incassandone subito il valore.

Il mio conto economico “per competenza” sarà rappresentato come segue.

Conto-economico-per-competenza
In questo modo, considero il ricavo relativo all’unico pennarello venduto e il costo di un solo pennarello perché è il costo delle risorse che ho consumato per fare le vendite del periodo, cioè il costo di competenza.

E cosa succede dei rimanenti 3 pennarelli? Il loro costo viene calcolato alla fine dell’anno, facendo l’inventario di magazzino, e sospeso (rimanenze finali). Verrà preso in considerazione nel periodo successivo (rimanenze iniziali) e considerato come costo solo quando venderò i restanti pennarelli, altrimenti lo rimanderò nuovamente al periodo dopo.

Il mio conto cassa invece sarà il seguente:

Conto-cassa

Chiusura di bilancio e competenza economica

Sono tenute ad utilizzare il principio di competenza economica tutte le imprese in contabilità ordinaria, che vuol dire:

  • le società di capitali: s.p.a., s.r.l., s.a.p.a., società cooperative;
  • le ditte individuali e le società di persone (s.n.c. e s.a.s.) con ricavi annui superiori a 400.000 € se svolgono prestazioni di servizi o 700.000 negli altri casi;
  • le ditte individuali e le società di persone che pur non superando i limiti precedenti scelgono la contabilità ordinaria.

Durante l’anno però non vengono fatte particolari verifiche del rispetto del principio di competenza economica, a meno che l’azienda non sia organizzata in modo da effettuare chiusure periodiche mensili.

Le fatture di costo vengono registrate in contabilità man mano che arrivano e quelle dei ricavi sono registrate non appena vengono emesse.

È dopo la fine dell’anno, in sede di chiusura di bilancio, che per redigere un conto economico per competenza si rendono necessari una serie di calcoli e di stime (i cosiddetti accertamenti).

In sede di chiusura dovremo quindi integrare i dati contabili con:

  • fatture da emettere: il valore dei beni già venduti ma non ancora fatturati, che fanno parte dei ricavi del periodo;
  • fatture da ricevere: il valore delle risorse già acquistate delle quali non è ancora arrivata la fattura, che fanno parte dei costi del periodo;
  • ammortamenti: la quota di consumo annuo dei beni d’investimento;
  • accantonamenti: i costi già maturati ma che avranno il pagamento in futuro, ad esempio la liquidazione maturata quest’anno dai dipendenti;
  • rimanenze finali di magazzino: i costi di risorse acquistate e non ancora consumate, rilevati tramite un inventario di fine anno, da rinviare al prossimo periodo;
  • ratei e risconti: le quote di fatture di prestazioni continuative con competenza (consumo) a cavallo con il periodo successivo, ad esempio assicurazioni, abbonamenti, bollette a cavallo d’anno.

Ho elencato le principali rettifiche e integrazioni per completezza, anche se mi rendo conto che molte di queste voci sono scarsamente comprensibili ai non addetti ai lavori. Prossimamente dedicherò un articolo ad ognuna.

Effettuate queste correzioni si può calcolare il risultato economico di competenza del periodo: utile o perdita.

In ogni caso, quando queste aziende sono interessate ad analizzare il flusso di cassa, applicano il principio di cassa “puro” come abbiamo visto in precedenza.

Principio di cassa come regime contabile

Ci sono altre aziende invece che calcolano il risultato dell’anno applicando il regime di cassa, un principio che definirei “misto” perché riunisce caratteristiche della cassa a caratteristiche della competenza.

Per queste aziende sono rilevanti i ricavi percepiti (incassati), e i costi sostenuti (pagati), ma per alcune voci si applica comunque il criterio di competenza economica.

Le aziende interessate sono:

  • gli artisti e professionisti: pittore, avvocato, notaio, medico (per le visite private), veterinario, web designer, architetto, consulente informatico e centinaia di altri;
  • le imprese minori cioè ditte individuali e società di persone (s.n.c. e s.a.s.) in contabilità semplificata, (ricavi annui fino a 400.000 € se svolgono prestazioni di servizi o 700.000 negli altri casi), sempre che non abbiano optato per la contabilità ordinaria.

Vediamo brevemente i due casi.

Artisti e professionisti

Devono tenere i registri incassi e pagamenti con annotazione delle date di incasso e pagamento.

Calcoleranno comunque secondo il principio di competenza economica:

  • ammortamenti: la quota di consumo annuo dei beni d’investimento;
  • accantonamenti: ad esempio la liquidazione maturata nell’anno dai dipendenti.

Imprese in contabilità semplificata

Queste imprese che fino al 2016 calcolavano il risultato seguendo il principio di competenza economica, dal 2017 (bilancio e dichiarazioni di maggio 2018) rientrano nel regime di cassa che può realizzarsi in tre modi:

  1. aggiungendo un registro cronologico incassi e un registro cronologico pagamenti;
  2. utilizzando la modalità sostitutiva, annotando sui registri delle fatture emesse e degli acquisti i mancati incassi e mancati pagamenti;
  3. adottando il regime di cassa virtuale, che non comporta nuovi obblighi ma considera le fatture come incassate e pagate alla data di registrazione.

Le prime due alternative comportano per l’azienda e per il commercialista un aggravio di lavoro tale da rendere l’impegno di una contabilità semplificata molto vicino a quello della contabilità ordinaria.

La terza è definita virtuale perché poco cambia rispetto alla registrazione per competenza, salvo il fatto che la data fattura assume valenza di data di incasso (o di pagamento).

Per tutte le altre voci che avevano impatto sulla competenza economica valgono le seguenti regole:

  • fatture da emettere: NO, non sono più rilevanti;
  • fatture da ricevere: NO, non sono più rilevanti;
  • ammortamenti: SI, la quota di consumo annuo dei beni d’investimento continua ad essere calcolata secondo competenza;
  • accantonamenti: SI, i costi già maturati ma che avranno il pagamento in futuro, come il TFR maturato, continuano ad essere calcolati secondo competenza;
  • rimanenze finali di magazzino: NO, non sono più rilevanti per cui vale il principio “acquistato=consumato”, ma l’inventario deve essere comunque fatto per altri adempimenti;
  • ratei e risconti: NO, non sono più rilevanti. Peraltro le imprese minori erano già state esentate dalla loro rilevazione su costi fino a 1.000 €.

La normativa fiscale è in continua evoluzione per cui stai in contatto con il tuo commercialista di fiducia.

Se non ne hai uno puoi cercarlo digitando su internet “ODCEC tuaprovincia iscritti” (ad es. ODCEC Roma iscritti), dove ODCEC sta per Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Conclusioni

Ho scritto questo articolo perché il principio di competenza e il principio di cassa sono fondamentali per redigere e analizzare il bilancio delle aziende in contabilità ordinaria e per calcolare e analizzare il flusso di cassa.

Per quanto riguarda le aziende in contabilità semplificata l’intento del legislatore nell’introdurre il “regime di cassa” era forse quello di semplificare gli adempimenti mentre in realtà si è creata un po’ di confusione.

La difficoltà maggiore sta nella terminologia, perché il reddito delle aziende in “regime di cassa” si calcola con un misto tra cassa (in certi casi presunta) e competenza.

Sempre lieto di rispondere ai commenti, ti prego di non farmi domande fiscali perché, non mi occupo di consulenza fiscale ma di controllo di gestione, per cui non saprei risponderti.

Spero infine, per quanto l’argomento sia piuttosto complesso, di aver fatto un po’ di chiarezza.

 

32 commenti su “Competenza economica e principio di cassa”

  1. Buongiorno Maurizio,
    volevo ringraziarti perché, con parole semplici, sei riuscito a farmi capire una cosa che anche il mio commercialista ci aveva rinunciato. Buon lavoro e continua così.

    Rispondi
  2. Non ho capito una cosa sul principio di competenza.
    Che succede se in un determinato anno maturo il diritto a un pagamento, ma non l’ho ancora ricevuto?
    Va iscritto comunque come ricavo, e quindi concorre a formare utili? Mi verrebbe da dire di no, altrimenti finirei per poter distribuire utili di cui non ho materiale disponibilità.

    Rispondi
    • Ciao Nicolò.
      Se maturo il diritto lo devo iscrivere tra i ricavi perché l’utile (cioè il guadagno) “si consegue” che in parole povere significa appunto “matura”, indipendentemente dai tempi di incasso e pagamento. Così come un dipendente ha maturato al 30 giugno metà tredicesima anche se la riscuoterà a dicembre (a meno che non si dimetta, e allora la riceve subito).
      Per poter distribuire utile è necessario in primo luogo che questi siano maturati ma non basta: devo anche averne la disponibilità di cassa. Le due cose non sempre sono allineate, anzi quasi mai, perché ci sono di mezzo i tempi di incasso e pagamento.
      Per approfondire il concetto puoi leggere il mio articolo su utile e cassa.

      Rispondi
  3. Buongiorno Maurizio,
    avrei una domanda spinosa:
    sono una libera professionista, in gestione separata, regime forfettario. Nel 2019 ho fatturato poco perchè ho accettato un contratto a tempo determinato per il MIUR. Nel 2020 invece ho operato solo con p.iva, ma pressochè senza alcun fatturato causa COVID.
    Non capisco se posso richiedere il bonus 1000 euro di maggio e
    non ho capito se il principio di cassa viene “dimostrato” tramite fatturato (copie delle fatture) – in questo caso sono tagliata fuori, immagino – oppure tramite i movimenti bancari – in questo caso in mancato entroito è assolutamente evidente.
    Immagino di non essere l’unica con un dubbio simile e spero che la tua risposta possa essere utile anche ad altri. Grazie mille

    Rispondi
    • Buongiorno Monica,
      come dico sul sito, sono sì commercialista ma non seguo gli aspetti prettamente fiscali d’azienda perché mi occupo di consulenza e formazione nell’ambito di controllo di gestione, business plan, cash flow ecc. Tuttavia ho interpellato il mio commercialista (come un commercialista col commercialista? 😉 ). Mi ha riferito che per molti contributi mancano ancora i decreti attuativi e le conseguenti circolari dell’agenzia delle entrate per cui, al momento, non c’è ancora un quadro completo. Qualcosa si trova su questa circolare di ieri https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-10-giugno-2020
      Spero di averti aiutata in qualche modo e ti invito a tenerti aggiornata col tuo commercialista.

      Rispondi
  4. Ciao Maurizio,
    ti ringrazio molto per le info! sentirò la commercialista.
    non avevo capito che non fosse il tuo ambito. a presto, Monica

    Rispondi
  5. Mi scusi avrei da farle una richiesta rispetto ad una situazione contigente. Sono in procinto di chiedere il contributo a fondo perduro per il covid e ho questa situazione. il 4 aprile 2020 ho fatto una fattura (relativa ad un locale dato in affitto) dove indico che si tratta del periodo di riferimento settembre/dicembre 2019. A questo punto, per quanto per il mese di aprile 2020 non ho incassi mi ritroverei a dover dichiarare, rispetto alla fattura registrata elettronicamente, un presunto incasso di periodo pari ad oltre 16.000 euro. Un valore che dovrebbe ridurmi l’equivalente da misurare tra incassi aprile 2019 e aprile 2020 con perdita effettiva di ben 3.200 euro di contributo. Al mio commercialista ho detto che non dovrebbe considerare le fatture come riferite ad aprile 2020 pensi al quadrimestre precedente o quantomeno ricondursi al concetto di fatture differite. Si tratta preciso di una Sas in contabilità semplificata. Avrei bisogno di un suo riscontro in merito. Grazie

    Rispondi
    • Buongiorno Raffaele,
      come ho già avuto modo di specificare nel commento precedente e nel mio profilo sul sito NON mi occupo di consulenza fiscale.
      Parlo quindi come esperienza personale essendo nella sua stessa situazione.
      Per questo particolare contributo straordinario conta la pura “data fattura” aprile 2020 su aprile 2019, salvo casi molto particolari che può trovare qui https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-10-giugno-2020
      Non voglio sembrare scortese, ma non risponderò più a quesiti di natura strettamente fiscale.
      Spero comunque di esserle stato d’aiuto.
      Saluti

      Rispondi
  6. Un argomento davvero importante e improbabile da capire e da applicare anche per professionisti, che lei ha saputo rendere chiaro e comprensibile. Complimenti
    Grazie!
    Laura

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  7. Una riflessione: nel suo esempio di conto economico per competenza l’esposizione non dovrebbe essere come segue? :
    Ricavi 5
    Rimanenze 3
    Costi -4
    = risultato economico 4
    Mi scusi per il dubbio.

    Rispondi
    • Bravissimo Francesco, assolutamente nulla da scusare.
      Se “usciamo” dal SEMPLICE il Conto Economico civilistico, trattandosi di azienda commerciale che non produce ma vende merci dovrebbe essere:
      A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 5
      A2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti: 0
      B6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci: 4
      B11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci: -3
      Differenza tra valore e costi della produzione (A-B): 4
      Mentre un Conto Economico gestionale a costo del venduto potrebbe essere:
      a) Ricavi di vendita: 5
      b) Rimanenze iniziali: 0
      c) Acquisti di merci: 4
      d) Rimanenze finali: -3
      e)=b+c+d Costo del venduto: 1
      f)=a-e Margine commerciale: 5 – 1 = 4
      praticamente come propone lei.
      Grazie per il commento, anche perché ho scovato un errore di battitura che ho corretto: (ho comprato 4 pennarelli a 1 euro l’uno e li ne ho pagati subito solo 3).

      Rispondi
  8. Buonasera Maurizio, grazie per l’articolo.

    Mi chiedevo se potesse rispondere ad un mio dubbio e sapere se la mia interpretazione è corretta.

    Io ho una p.iva e dovrei ricevere fattura per una prestazione già eseguita da un amico collaboratore anche lui con p.iva.

    Se ricevo la fattura prima del 31/12 ma la pago a gennaio il risultato è che questa rientra nelle mie spese 2020 mentre il ricavo del mio collega risulta nell’anno 2021?

    Grazie in anticipo per qualsiasi supporto.
    f.

    Rispondi
    • Buonasera Federico,
      ribadisco ancora una volta che NON mi occupo di aspetti strettamente fiscali.
      Oltretutto, avendomi scritto di sabato alla vigilia del ponte dell’8 dicembre, non posso rivolgermi ad un collega per cui perderò il record di risposta entro poche ore.
      La invito comunque per una risposta qualificata a rivolgersi al suo commercialista di fiducia e, se non ne ha uno, a cercarlo su https://commercialisti.it/iscritti
      Detto questo cerco di rispondere ad una domanda che è semplice solo in apparenza.
      Darò per scontato che se ricevo una fattura nell’anno 2020, la stessa sia datata, appunto, 2020.
      A questo punto occorre sapere in quale regime contabile rientrano entrambi i soggetti (emittente e ricevente).
      Per quanto riguarda il regime di chi emette la fattura:

      • regime forfettario: questo regime segue il principio di cassa quindi in teoria se la fattura, pur datata 2020 viene pagata nel 2021 rientra reddito 2021, ciò però è piuttosto rischioso in quanto le eventuali Certificazioni Uniche emesse possono non quadrare con i dati presentati, con conseguenti controlli e spiegazioni da fornire;
      • regime minimo: idem come sopra;
      • regime semplificato: in questo caso ci sono diverse opzioni, tra queste regime per cassa virtuale che, da quando esiste la fatturazione elettronica è diventato “incasso = data fattura” (punto 3 del mio paragrafo contabilità semplificata) oppure regime di cassa puro (punto 1 del paragrafo) che comporta l’integrazione di una contabilità incassi e pagamenti, poco utilizzato per gli oneri di registrazione che lo rendono quasi oneroso quanto il regime ordinario. A seconda dei casi può cambiare l’imputazione del ricavo;
      • regime ordinario: in questo caso si applica il criterio di competenza e il ricavo, se relativo a servizi prestati nel 2020, è da attribuire al 2020.

      Per quanto riguarda il regime di chi riceve la fattura:

      • regime forfettario: non incide dato che il cliente forfettario non deduce i costi, ma a livello di monitoraggio fiscale è generalmente consigliabile imputare la fattura in base al pagamento:
      • regime minimo; in questo caso i costi vengono dedotti in base alla data di pagamento;
      • regime semplificato: esistono diverse opzioni come visto sopra e a seconda dei casi può cambiare l’imputazione del ricavo;
      • regime ordinario: in questo si applica il criterio di competenza e il costo, se relativo a servizi ricevuti nel 2020, è da attribuire al 2020.

      Vi sono poi alcune differenze a seconda che il cliente sia un imprenditore piuttosto che un professionista, sia nella compilazione dei quadri del modello unico, sia negli adempimenti relativi alle registrazioni.
      Ho cercato di essere chiaro ma l’argomento è “squisitamente” (se così si può dire) fiscale per cui, essendo noi nel sistema fiscale tra i più complessi al mondo, non è di facile rappresentazione.
      Generalmente comunque è da preferire una interpretazione formalmente corretta (che il suo commercialista sarà in grado di consigliarle) ad una che sostanzialmente pare più ragionevole.
      La saluto cordialmente.

      Rispondi
  9. Buona sera Sig. Bianco.
    Io noleggio dei veicoli industriali e faccio contratti con privati che alle volte non sarebbero da fare per la scarsa affidabilità del cliente, ma per una necessità debbo aiutare e anche per lavorare affido questi mezzi a noleggio a questi clienti.
    La base dell’accordo io fatturo solo se i clienti mi pagano e fatturo quando mi pagano. Se loro non mi pagassero più io non fatturerò nulla.
    Questo è l’accordo.
    Che cosa dovrei fare portare a reddito una competenza economica ciò che non so mai se fatturerò ?
    Grazie per la sua gentile risposta.
    Giovanni

    Rispondi
    • Buongiorno sig. Giovanni.
      Se il servizio è stato erogato il ricavo è di competenza del periodo, anche se non è stato fatturato e, di conseguenza, incassato.
      Se, invece, gli accordi prevedono un utilizzo saltuario del bene presso terzi questo sarebbe da specificare con la giusta forma contrattuale.
      Le consiglio di rivolgersi al suo commercialista o a un esperto in contrattualistica.

      Rispondi
  10. Buongiorno, quesito:
    contribuente articolo 18 comma 5 senza indicazione di incassi e pagamenti, emette fattura per vendita e consegna beni in data 30/12/2020, invia la stessa allo sdi in data 02/01/2021, è corretto imputare il ricavo nell’anno 2020, fermo restando che l’iva è comunque competenza 2020?.
    Se si, esiste una faq dell’ADE o uno studio del ordine nazionale dei commercialisti?
    Grazie per la risposta

    Rispondi
    • Buongiorno Rosario,
      eccomi qui per una pronta ma deludente risposta.
      Conosco competenza e cassa per quanto strumentale al controllo di gestione ma su una domanda così “squisitamente” fiscale non so risponderle.
      Mi spiace.

      Rispondi
  11. Buonasera
    volevo saper la tassa di proprietà (bollo auto) si rileva per cassa, quindi se pago a gennaio 2021 il costo lo rilevo nel 2021 e non di competenza (2020)
    grazie

    Rispondi
    • Buongiorno Salvo.
      Sì se la sua azienda è in contabilità semplificata e segue la contabilità per cassa.
      Ma anche se la sua azienda è in contabilità ordinaria il bollo è di competenza del 2021 perché il “consumo” si riferisce a tale anno, e infatti riporterà la scadenza dicembre 2021.
      Saluti.

      Rispondi
  12. Buongiorno Maurizio
    Ha mai seguito la gestione di una società di brokeraggio assicurativo?
    Sa per caso come va applicato il principio di competenza per quanto riguarda provvigioni (dirette e indirette), regolazioni di premi ecc?
    Qualsiasi consiglio è ben accetto, ho da poco guadagnato il ruolo di controller in azienda e sto cercando di captare più informazioni possibili.

    Rispondi
    • Buongiorno Luca,
      un settore molto interessante quello assicurativo.
      E particolare perché mentre tutte le altre imprese hanno i costi “prima” e “certi” e i ricavi “dopo” e “incerti” per voi vale il contrario: sono i ricavi ad essere “prima” e “certi” e i costi ad essere “dopo” e incerti”.
      Secondo il principio di competenza sui premi incassati (normalmente in via anticipata) si deve calcolare il risconto passivo.
      Escluso il caso di un premio che “copre” dall’1/1 al 31/12 che è interamente di competenza dell’esercizio, in tutti gli altri casi deve essere stornata la quota di ricavo relativa all’esercizio successivo in proporzione ai giorni e, ahimè per voi capita, alle ore (non tutti premi decorrono dalle 0:00).
      Anche le provvigioni sia attive che passive che corrispondete ad eventuali agenti dovrebbero essere imputate per competenza.
      Per gli incentivi legati al raggiungimento di obiettivi questo diventa più complicato perché può succedere (e nella mia esperienza è successo) che alla data ultima per la chiusura del bilancio i calcoli relativi non siano ancora definiti.
      Questo non è un problema per le aziende in contabilità semplificata che vanno “per cassa”, come può essere il caso di alcuni vostri agenti.
      Chi invece è in contabilità ordinaria deve calcolare i conseguenti accantonamenti (se incentivi passivi) mentre per prudenza dovrà stimare i ricavi solo se certi (se incentivi attivi).
      Infine i rimborsi da liquidare sono di competenza dell’esercizio nel quale si è verificato l’evento (accantonamento). Per i rimborsi ancora in fase di valutazione o di quantificazione alla chiusura dell’esercizio occorre fare una stima basata sulle probabilità.
      Spero di esserle stato utile e le auguro buon lavoro!

      Rispondi
      • Buonasera,
        grazie mille per la risposta super esaustiva e tempestiva, come detto da lei questo tipo di società ha tante particolarità che con il tempo sto cercando di comprendere.
        Mi piacerebbe poterle fare altre domande in futuro, come ad esempio consigli sulla preparazione del Budget per la medesima azienda (ne abbiamo già impostato uno per il 2022 ma necessita di molte altre migliorie che spero di poter introdurre).

        Nuovamente grazie è stato un piacere.

        Rispondi
  13. Buonasera compresa la differenza tra competenza finanziaria e competenza economica non riesco a capire il principio di cassa o meglio come sia collegato alla competenza finanziaria in quanto io lo collegherei alla competenza economica.. spero di essere stata chiara perché davvero sono in crisi
    (Motivi di studio)😅

    Rispondi
    • Buongiorno Evelin.
      Non facciamo confusione.
      I mio articolo riguarda la contabilità economico-patrimoniale utilizzata da tutte le AZIENDE PRIVATE private in contabilità ordinaria. Nell’attribuzione dei costi e dei ricavi ad un periodo per la determinazione del risultato economico (e come base per il calcolo delle conseguenti imposte) si utilizza il principio di competenza economica che, in estrema sintesi, significa ricavi dei beni e servizi venduti e costi delle risorse consumate per fare quelle vendite.
      Sempre le aziende private tuttavia devono tenere sotto controllo l’aspetto finanziario utilizzando il principio di cassa (senza la parola competenza), per il quale è rilevante il momento dell’effettivo incasso (dei ricavi) e dell’effettivo pagamento (dei costi e degli investimenti).
      Lo STATO e gli ENTI PUBBLICI invece utilizzano la contabilità finanziaria (con fini di autorizzazione e rendicontazione di entrate e uscite) per la quale sono rilevanti le diverse fasi delle stesse, e cioè:

      • ENTRATE: Previsione, Accertamento (questa è la competenza finanziaria), Riscossione, Versamento (questa è l’entrata di cassa delle aziende private);
      • USCITE: Previsione, Impegno (questa è la competenza finanziaria), Liquidazione, Ordinazione, Pagamento (questa è l’uscita di cassa delle aziende private).

      Di competenza economica non se ne parla proprio perché il “consumo” non è rilevante se non per le amministrazioni che devono affiancare anche la contabilità economico patrimoniale.
      D’altro canto, per aziende private, le fasi dell’entrata e dell’uscita non sono rilevanti dal punto di vista contabile in quanto conta solo la “competenza” (economica è sottointeso) e la “cassa“.
      Per loro la parola “competenza finanziaria” è un ossimoro (come acqua asciutta), perché o è competenza o è finanziaria.

      Rispondi
  14. Buongiorno,
    i contributi in conto impianti ricevuti nel 2022 (credito d’imposta per acquisto beni strumentali) vanno rilevati anche in contabilità semplificata?
    Grazie

    Rispondi
    • Buongiorno Renato,
      mi spiace deluderla ma, non praticando la professione di commercialista, non lo so.
      Sicuramente il suo commercialista lo saprà.

      Rispondi

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